goebbels-truth

Neppure il Dr. J. Goebbels sarebbe riuscito a montare una tale campagna di disinformazione & terrorismo mediatico…

Raccolgo qui alcuni scritti significativi del Avv. Emunctae Naris (pseudonimo) che io apprezzo molto per la chiarezza e la capacità di sintesi, oltre ovviamente, alla precisione e veridicità delle sue affermazioni…

Cerco di fare un po' di chiarezza sulla questione.
La convenzione, che verrà firmata ufficialmente a metà febbraio, tra Italia e Svizzera, come ogni convenzione internazionale non ha di per sé forza di legge e non entra in vigore al momento della firma, ma è necessaria una ratifica da parte del paese aderente. Nel nostro paese è necessario che la convenzione venga ratificata in Parlamento, mentre il sistema cantonale elvetico ha meccanismi diversi, molto più legati alla loro tradizione popolare (non molto tempo fa nei cantoni le leggi si approvavano ancora per alzata di mano da parte dei cittadini, oggi usano i referendum in alcuni casi). Quindi, firmata la convenzione, inizierà un lungo iter parlamentare per la ratifica e il recepimento nel nostro ordinamento che è prevista per il 2017. Ricordo che non sono ancora entrate in vigore ad esempio le convenzioni con alcuni paesi quali Cayman e Gibilterra firmate già da qualche anno.

Dopodiché, ratificata la convenzione ed entrata in vigore nei rispettivi paesi, si scambieranno informazioni sulla base degli standard minimi OCSE. Attenti bene: scambio automatico non significa accertamento automatico.
Ciò significa che se domani la GdF ritiene che l'avv. Pallini non sia congruo, va sul suo data-base CATO e cerca la posizione dell'Avv. Pallini, scoprendo vita morte e miracoli del predetto. Quindi, se l'Avv. Pallini chiude un conto corrente nel periodo coperto da retroattività dalla convenzione, è possibile che ne rimanga traccia sui sistemi e che l'informazione venga scambiata.

Detto questo, consiglio vivamente a chi ha rapporti in CH di attrezzarsi e iniziare a pensare ad una way-out, guardandosi intorno.
Spero di essere stato utile sul tema.

@ ziobello e dubbioso: a breve dovrebbe uscire il provvedimento dell'AdE e tutto sarà più chiaro. Tenete conto che i controlli verranno fatti soprattutto in caso di VD. E' previsto infatti un apposito protocollo che consente collaborazione Ita-CH con intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali onde verificare la correttezza e veridicità dei dati presentati in VD: in sostanza se ti autodenunci con la VD ma dichiari il falso ti facciamo un c..o come una casa.
Se ziobello è uno dei pochi ad essere congruo agli studi di settore tanto di cappello, se terrà una condotta tale che al momento non consente di far attivare controlli, tanto meglio. Ovvio che un minimo sgarro ed ecco che salta fuori un conto non dichiarato. Inoltre, oggi è così, ma domani (provvedimento AdE permettendo) i controlli potrebbero essere a tappeto. Infatti, in L. di stabilità sono stati distratti 120 milioni di euro dai fondi per il sostegno delle imprese per darli alla AdE per nuove assunzioni in vista della disclosure svizzera (mossa geniale, come se non avessimo una disoccupazione giovanile al 50% o fossimo in recessione da 7 anni).

Altro particolare da tenere a mente, che incide sulla retroattività, è il fatto che verranno scambiati dati solo se i sistemi informatici saranno compatibili. Come avevo già evidenziato in un posto qualche tempo fa, questa ipotesi non è affatto scontata, tenuto conto dell'attuale parco software della GdF e dell'AdE.
In sostanza nessuno al momento può garantire cosa avverrà dal 2017.

Lo dico contro i miei interessi personali: non è nemmeno da escludere che dopo facciano una bella patrimoniale…

Confermo che molti istituti elvetici al momento:
a) non consentono prelievi superiori ai 100.000 CHF annui;
b) non consentono movimentazioni di capitale, tipo bonifici o giroconti, oltre determinate soglie se non pienamente giustificati.
Ricordo che in Svizzera non ci sono limiti al prelievo di contanti in banca, ma gli istituti temono di essere coinvolti in favoreggiamento o concorso nel reato di riciclaggio e attuano senza pietà queste limitazioni ormai da qualche tempo. La giurisprudenza elvetica sembra poi aver dato ragione alle banche, contro i correntisti che hanno fatto causa, appoggiando la linea prudenziale degli istituti. Insomma non si può dire che il sottoscritto non ve l'aveva detto che affidarsi ai cioccolatai non era saggio e che, essendo svizzeri, se mettono dei paletti non si spostano di un millimetro.

Ciò posto, gli istituti stanno spingendo per la VD per i loro clienti "problematici", onde evitare di rimanere coinvolti anche loro. A questo punto non me ne vogliate (e non mi insultate troppo), ma sto avendo vari colloqui con Istituti CH per chiudere convenzioni sulle VD per i loro clienti a prezzi calmierati, ho già preso due giovani commercialisti, già acquistato il software gestionale per la VD e stiamo già iniziando ad operare. Ovvio che proporremo anche pacchetti alternativi dopo una valutazione dei rispettivi costi/benefici.         In bocca al lupo a tutti voi

Il Liechtenstein ha aderito alla convenzione OCSE sullo scambio automatico dal 2018:
http://www.compliancenet.it/ocse-com…21-luglio-2014

Ragion per cui è una soluzione di ripiego temporanea.

A beneficio di tutti, riporto un link dove c'è l'elenco degli attuali paesi aderenti agli standard per lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017/2018:
http://www.oecd.org/tax/transparency…agreements.htm

Questo a prescindere dalle convenzioni bilaterali che possono esserci tra i vari stati.
Come vedete, e come già commentato in questo forum, non manca quasi nessuno…

< Originariamente Scritto da dubbioso :  Vista così sembrerebbe che le soluzioni siano solamente due quindi…  o trasferirsi all'estero, sia fisicamente che con la residenza… oppure accettare la VD…  oppure mi sfugge qualche cosa ?? >

Non mi pare che ti sia sfuggito nulla.

< Originariamente Scritto da dubbioso:  e se uno costituisse una società offshore ad esempio.
e con quella società comperasse un immobile già di sua proprietà in Italia?
facendo risultare quindi di averlo venduto ad uno straniero?
che ne so..un appartamento in liguria non sarebbe nemmeno così strano…
poi quando dovrà vendere l'immobile ci penserà… intanto i soldi rientrano.>

Certo così paghi il 10% di imposte indirette sulla cessione e poi paghi le imposte dirette sui soldi incamerati a titolo di prezzo. Direi che, a quel punto, è meglio riportarli in Italia e poi fare la VD come se fossero del "nero" non dichiarato in Italia, in modo da regolarizzarli e rimetterli nel circuito bancario.

Volontary Disclosure domestica

Spinto dai vari messaggi in pvt ricevuti, ho pensato di fare cosa gradita agli utenti preparando una serie di brevi articoli esplicativi, per quanto mi è possibile, sugli esatti confini della VD e sulle modalità/conseguenze dell'adesione alla medesima. Ovviamente se Admin ritiene che lo spirito sia contrario alle logiche del forum farà piazza pulita e non mi offenderò di certo, non trattandosi di affare personale (lui sa bene che continueremo ad avere un buon rapporto).
Inizierei con la vera novità rispetto ai precedenti scudi, ovvero la VD "domestica".
L’art. 1, comma 2, della legge n. 186/2014 stabilisce che possono avvalersi della procedura di VD anche i contribuenti diversi da quelli obbligati al rispetto della normativa sul monitoraggio fiscale ovvero che, pur essendo destinatari tali obblighi, vi hanno correttamente adempiuto. Si tratta della VD domestica, introdotta, come precisato nella stessa norma, per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi – e relative addizionali – e delle imposte sostitutive delle stesse, dell’IRAP e dell’IVA nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. In tali casi la misura delle sanzioni amministrative è fissata al minimo edittale ridotto di 1/4 (ad esempio in caso di infedeltà della dichiarazione la sanzione è ridotta alla misura del 75% di quella minima prevista). I soggetti interessati sono, in primo luogo, quelli “collegati” ai contribuenti che possono fare emergere, tramite analoga procedura, le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. L'ambito soggettivo di applicazione di tale disposizione comprende, ad esempio, anche le società e gli altri enti, esclusi dagli obblighi di compilazione del modello RW, ma dalla cui evasione deriva la provvista finanziaria detenuta fuori del territorio dello Stato dal socio che si avvale della collaborazione volontaria “estera”. Si pensi al caso della sottofatturazione della società che ha consentito al socio di incassare l’importo non fatturato su di un conto estero: in questa ipotesi è possibile sanare, oltre alle violazioni contabili e dichiarative, anche quella relativa alla mancata applicazione della ritenuta sui dividendi percepiti dal socio.
In tali casi gli amministratori della società possono avvalersi dell'esclusione della punibilità per i delitti di dichiarazione fraudolenta (utilizzando fatture false o mediante altri artifici) ovvero infedele od omessa e per quelli di omesso versamento di IVA e/o ritenute, nonchè per i reati di riciclaggio e di autoriciclaggio. Con riguardo, invece, al cosiddetto scudo fiscale la Corte di cassazione ha affermato che lo stesso non escludeva la responsabilità penale dell'amministratore , anche se una “apertura” interpretativa al riguardo è stata operata nelle sentenze dell’8 ottobre 2014, n. 41947, e del 2 dicembre 2014 n. 50308, riguardanti il caso del socio che ha “scudato” che è anche il dominus della società di capitali da cui deriva la provvista oggetto di regolarizzazione.
La VD domestica è applicabile anche alle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute nel territorio dello Stato, ad esempio in cassette di sicurezza.
La VD in esame può essere attivata fino al 30.09.2015 e deve riguardare tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento (cioè quelli dal 2010 in avanti ovvero dal 2006 in poi se sussistono i presupposti per i raddoppio dei termini).
È, inoltre, stabilita una causa ostativa all'accesso alla detta procedura in caso di inizio dell’attività di controllo, in quanto la stessa non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione – o uno dei soggetti solidalmente obbligati in via tributaria con lo stesso o concorrenti nel reato – abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria. La richiesta non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.
Al riguardo, in attesa dei necessari chiarimenti ufficiali, si pongono le seguenti questioni interpretative:
– se la voluntary “domestica” possa essere attivata anche con riguardo a violazioni non strettamente connesse con quelle “estere”;
– se la stessa debba essere obbligatoriamente estesa a tutte le violazioni “nazionali” commesse.

In merito alla prima questione la risposta dovrebbe essere positiva, in quanto nel comma 2 e seguenti non è contenuta alcuna disposizione che stabilisca esplicitamente una regola contraria. Va, altresì, considerato che nell’art. 5-quater del D.L. n. 167/1990 – introdotto dalla normativa in esame – è stabilito che ai fini della voluntary disclosure “estera” il contribuente deve fornire spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni per la determinazione, oltre che dei redditi che servirono per costituire o acquistare gli investimenti e le attività di natura finanziaria, anche degli eventuali maggiori imponibili non connessi con le attività costituite o detenute all'estero.
Quindi, poiché chi si avvale della voluntary “estera” può “sanare” violazioni non connesse con la stessa, si ritiene che tale possibilità vada riconosciuta, a maggior ragione, a coloro che fanno ricorso alla procedura di collaborazione in esame.
Si ritiene, pertanto, che potrebbero rientrare nell’ambito applicativo della disposizione in esame anche le violazioni connesse, ad esempio, alle situazioni in presenza delle quali è configurabile la esterovestizione della società o l’esistenza in Italia di una stabile organizzazione occulta.

Per quanto concerne la seconda problematica, si ritiene che la voluntary “domestica” non debba riguardare necessariamente tutte le violazioni commesse, perché nel comma 4 dell’art. 1 non è richiamata l’applicabilità alla procedura in discorso del comma 1 del detto art. 5-quater, nel quale è stabilito l’obbligo di indicare “tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria”: obbligo che riguarda, quindi, soltanto quelli costituiti o detenuti all’estero.
Inoltre è espressamente stabilito, come già evidenziato, che la causa ostativa opera se l’attività di accertamento o il procedimento penale sono “relativi all'ambito oggettivo di applicazione della procedura di collaborazione volontaria”. Tale precisazione non sarebbe stata, naturalmente, necessaria se tale procedura dovesse necessariamente riguardare tutte le violazioni commesse.

procedura di VD: chi, come e perché

Proseguo con altro post, nella viva speranza di poter chiarire il più possibile le idee agli utenti. Vale lo stesso discorso fatto nel post sulla VD domestica.

CHI?
I soggetti obbligati alla compilazione del quadro RW: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparati ex art. 5 TUIR residenti in Italia, i titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera u), D.Lgs. n. 231/2007, che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione.
Anche gli enti commerciali (società di persone e società di capitali) residenti, seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio, avranno la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni.
Allo stesso tempo tale procedura potrà essere attivata da quegli enti di diritto estero la cui sede di direzione effettiva è in Italia (le c.d. società esterovestite).

COME?

Il primo passo da compiere per poter accedere alla procedura di collaborazione volontaria è rivolgersi a un professionista competente in materia e conferire il mandato ad operare.
Il professionista analizzerà preliminarmente la posizione degli asset detenuti all'estero dal contribuente, verificando l’anno in cui queste attività si sono formate e/o trasferite, nonchè l’eventuale presenza di cause ostative e di aspetti penali.
Successivamente il professionista provvederà a valutare la documentazione dei fondi esteri sotto un profilo finanziario-fiscale, in modo tale da poter ricostruire la storia dei proventi generati all’estero e, sulla base delle molte variabili, definire il costo delle imposte da pagare.
Definito il complesso calcolo, si presenterà un'istanza all'UCIFI (per mezzo di un modello disponibile sul sito dell’Agenzia dell’Entrate) che, valutate le informazioni e i documenti forniti dal contribuente, provvederà ad emettere un invito a comparire e al calcolo delle imposte, delle sanzioni ridotte e degli interessi.
Sulla base dei calcoli operati dall’amministrazione finanziaria, il contribuente avrà due opzioni:
1) prestare “acquiescenza” e pagare quanto richiesto dall’avviso di accertamento;
2) inoltrare una proposta di accertamento con adesione.
Il pagamento delle somme dovrà essere effettuato in una unica soluzione o, su richiesta del contribuente, in tre rate mensili di pari importo entro 15 giorni prima della data di comparizione, ovvero 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ovvero entro il termine per la proposizione del ricorso contro le sanzioni per il quadro RW.
Con il pagamento (nel caso delle tre rate, con il pagamento dell’ultima rata) si perfeziona e conclude la procedura di regolarizzazione.

PERCHE'?
Esclusione di punibilità per tutti i reati tributari dichiarativi (compresi quelli fraudolenti) e l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA. Nello specifico non sono punibili i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) e omesso versamento di IVA (art. 10-ter).

Sempre sul versante penale, è altresì esclusa la punibilità per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) nonché per il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter1 c.p.). Tale esclusione opera esclusivamente nel caso siano commessi in relazione alle violazioni tributarie sopra indicate.
Anche dal punto di vista delle sanzioni amministrative, sono evidenti i vantaggi:
– le sanzioni previste per le violazioni del quadro RW vengono ridotte alla metà del minimo edittale (minimo edittale che è pari al 3% nel caso di attività detenute in paesi White List, e del 6% nel caso di attività detenute in paesi Black List) per arrivare ad una percentuale dell’1,5 ovvero del 3.
Ciò si realizza, si badi, in presenza di talune condizioni ovvero se le attività sono o vengono trasferite in Italia o in un paese SEE oppure se il contribuente rilascia all’intermediario estero apposita autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni.
Nei casi diversi dalle fattispecie sopracitate, il comma 4 dell’art. 5-quinquies, secondo periodo, D.L. n. 167/1990 prevede che la sanzione sia determinata nella misura del minimo edittale ridotta di 1/4. In tali situazioni la sanzione è pari al 2,25% ovvero al 4,5% a seconda che gli investimenti e le attività non dichiarate siano detenute in Stati White List ovvero in Stati Black List. In caso di definizione agevolata delle sanzioni ex art. 16, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997, vi è un ulteriore abbattimento a 1/3 del minimo.
– le sanzioni in caso di omessa o infedele dichiarazione dell’imposta sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, Irap e Iva, sono ridotte di 1/4 del minimo della misura prevista ex lege. Anche in tale circostanza è possibile l’abbattimento sino a 1/6 del minimo dovuto all’adesione.

Una domanda . Mi è stato detto che per aderire alla VD ( per chi ha gli asset in CH ) conviene aspettare la firma del trattato e l'effettiva cancellazione della Svizzera da black list italica . è vero ?

Si, più tecnicamente non dalla firma del trattato, ma dell'entrata in vigore del decreto per la sua esclusione dalla lista.

< N.d.R.  …e come ammazza caffe:  vi servo le fonti ufficiali >

Pubblicato da:

La Svizzera aderisce all’accordo OCSE per lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale (admin.ch, 19 novembre 2014)

 

131018-svizzera

< N.d.R.  Premetto che seppur ufficiali, al momento attuale, si tratta ancora e solamente di chiacchiere, non è una legge ma soltanto fogli di carta con i quali i politici svizzeri, come altrettanto  quelli italioti, possono attualmente solamente pulisi il culo…

Grazie a Dio in Svizzera al momento rimane sovrana la volontà popolare, ergo senza un referendum che ne dia forza di legge, tutto rimane a livello di buone intenzioni o peggio, come spesso si verifica: di laida Propaganda )>

Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale della Svizzera ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera all’accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale

Berna, 19 novembre 2014
In data odierna il Consiglio federale ha approvato una dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera all’accordo multilaterale concernente lo scambio automatico di informazioni in ambito fiscale.
Questo accordo internazionale, elaborato nel quadro dell’OCSE, costituisce una delle basi per la futura introduzione dello scambio automatico di informazioni transfrontaliero.
Con quali Stati la Svizzera introdurrà questo scambio di dati non dipenderà dalla firma della convenzione multilaterale; esso sarà sottoposto separatamente in prosieguo di tempo al Parlamento.
Con l’ausilio del nuovo standard internazionale per lo scambio automatico di informazioni si intende impedire la sottrazione d’imposta transfrontaliera.
Il 29 ottobre 2014, a margine dell’assemblea annuale plenaria del «Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali» (Forum Globale) a Berlino, 51 Stati e territori hanno firmato l’accordo multilaterale delle autorità competenti sullo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA).
Come gli altri Stati che hanno firmato il MCAA a Berlino, la Svizzera ha indicato di voler raccogliere dati dal 2017 e di scambiarli per la prima volta nel 2018.
La partecipazione all’accordo è la logica conseguenza del riconoscimento in data 6 maggio 2014 da parte della Svizzera del principio per l’attuazione dello standard globale per uno scambio automatico di informazioni.
L’accordo è in linea con il mandato di negoziazione deciso dal Consiglio federale l’8 ottobre 2014 (UE, Stati Uniti e altri Stati).
Il MCAA costituisce una delle basi per la futura introduzione dello scambio di informazioni transfrontaliero in ambito fiscale; le altre sono la Convenzione multilaterale dell’OCSE e del Consiglio d’Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, che il Consiglio federale ha firmato nel 2013, e una legge di attuazione che crea le premesse nel diritto interno per lo scambio di dati con l’estero.
All’inizio del 2015 il Consiglio federale porrà in consultazione tutti questi avamprogetti, che seguiranno la procedura ordinaria di approvazione (consultazione delle cerchie interessate, messaggio del Consiglio federale al Parlamento, approvazione delle Camere e referendum facoltativo).
Con quali Paesi debba essere applicato lo scambio automatico di informazioni non verrà influenzato dalla firma del MCAA, poiché l’attivazione bilaterale dello standard con determinati Stati dovrà essere sottoposta per approvazione all’Assemblea federale.
Il MCAA disciplina le condizioni secondo lo standard OCSE per lo scambio annuo di informazioni in materia di conti tra le autorità competenti di due Stati. L’elenco degli Stati con cui verrebbero scambiate informazioni su base automatica potrà essere presentato in un secondo tempo.

Indirizzo cui rivolgere domande

Mario Tuor, capo Comunicazione, Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI
tel. +41 58 462 46 16, mario.tuor@sif.admin.ch (link sends e-mail)
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