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La Cassazione: la legge non conferisce rilevanza penale all’evasione dell’Irap  in senso tecnico

“L'evasione dell'Irap non ha rilevanza penale, sulla base dell'articolo 2 del decreto legislativo 274 del 2000 che sanziona la dichiarazione fraudolenta”. È quanto si può apprendere da un articolo de Il Sole 24 Ore di venerdì 23 marzo,  che riporta il giudizio della Cassazione n.11147 della Terza sezione penale. Con questa sentenza è stato affermato il principio di illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000) nel caso in cui la fattispecie abbia ad oggetto l’Irap. Secondo la Corte, infatti, la legge non conferisce rilevanza penale all’evasione dell’Irap, non trattandosi di un’imposta sui redditi in senso tecnico.

Il Gip del tribunale di Nocera aveva disposto la misura cautelare patrimoniale sui conti correnti intestati al rappresentante legale di una srl che, con una classica frode carosello, avrebbe, secondo l'accusa, realizzato una cospicua evasione attraverso l'emissione da parte delle imprese "cartiere" di fatture per operazioni inesistenti. Il giudice delle indagini preliminari sottolineava che nei reati fiscali la confisca per equivalente deve essere considerata estesa anche al profitto del reato e non solo al prezzo. Pertanto, nella condotta esaminata, il vantaggio commerciale ottenuto dalla società doveva essere individuato «dalla somma tra il mancato pagamento dell'Irap sui redditi relativi all'anno solare 20o8 e l'importo dell'Iva indebitamente incamerata nel medesimo esercizio».In totale il conto presentato all'imprenditore era di 934 mila euro. A tanto, infatti, sarebbe ammontato il vantaggio secondo le modalità di calcolo considerate legittime.

La tesi del Gip era però stata contesta dalla difesa facendo notare, tra l'altro, che nel conteggio si sarebbe tenuto conto anche di oltre 182 mila euro ascrivibili a titolo Irap, quando invece la normativa penale tributaria non avrebbe permesso un simile tipo di intervento. Linea accolta dalla Cassazione che ha annullato per questa ragione l'ordinanza del Gip di Nocera rinviandogli il procedimento per una decisione che tenga conto anche delle nuove indicazioni. Per la Cassazione, infatti, ed è la premessa logica, è ormai un principio consolidato di diritto, più volte affermato dalla stessa Corte, che il sequestro e la confisca per equivalente, che hanno per obiettivo la privazione di qualsiasi beneficio economico dalla commissione dell'illecito, non possono avere per oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato. Di conseguenza, l'autorità giudiziaria deve procedere, anche in sede di sequestro, alla valutazione dell'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto. Nel procedimento approdato alla Corte, peraltro, il Gip, per la determinazione del profitto del reato, ha sbagliato, tenendo conto del (presunto) mancato pagamento dell'Irap sui redditi del 2oo8, quando invece la legge non attribuisce rilevanza penale all'eventuale evasione dell'imposta regionale sulle attività produttive, «non trattandosi di un'imposta in senso tecnico». Così «le dichiarazioni costituenti l'oggetto materiale del reato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 74 del 2000 sono solamente le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni annuali Iva (si veda la circolare del ministero delle Finanze 154/E del 4 agosto 2000, che motiva l'esclusione della dichiarazione Irap con la natura reale di siffatta imposta, che perciò considera non incidente sul reddito»). Il reato delineato dall'articolo 2 del decreto – reato di pericolo concreto nella lettura della Cassazione – tutela il bene giuridico patrimoniale della legittima percezione del tributo da parte dell'Erario ed è all'indebito vantaggio d'imposta (sui redditi e dell'Iva), deducibile dalle relative dichiarazioni annuali, che bisogna invece fare riferimento per arrivare all'individuazione del reato.

Dunque ora il Tribunale di Salerno dovrà rivedere la misura del sequestro ricordando che le misure ablative per equivalente non possono avere ad oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato e in questo caso dal computo va senz’altro sottratto l’ammontare dell’Irap.  Di diverso avviso la Procura generale della Suprema corte che ha chiesto invece l’inammissibilità del ricorso del contribuente.

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